Sez. 3, Sentenza n. 15833 del 02/03/2001 Ud. (dep. 17/04/2001) Rv. 218674 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - CASI - PROVA EVIDENTE | Nozione - Definibilità del processo allo stato degli atti - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - CASI - PROVA EVIDENTE
In tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova non va intesa nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti e, pertanto, non impedisce in dibattimento l'acquisizione di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti, giacché l'unico presupposto di ammissibilità del giudizio immediato è l'inutilità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)