Sez. 6 - , Sentenza n. 3266 del 05/07/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 275043 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - CASI - PROVA EVIDENTE | Giudizio immediato - Definibilità del processo allo stato degli atti - Esclusione - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero - Nuove contestazioni dopo la scelta del rito - Legittimità
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - CASI - PROVA EVIDENTE
In tema di giudizio immediato, il pubblico ministero può svolgere attività integrativa di indagine anche a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì procedere a contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsivoglia nullità nel caso in cui il pubblico ministero, nell'intervallo di tempo tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'udienza dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)