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Sez. 3, Sentenza n. 10801 del 23/09/1994 Ud. (dep. 20/10/1994) Rv. 200385 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Carni | Bovini cui siano state somministrate sostanze ormonali ad azione estrogena - Detenzione per la vendita a destinazione alimentare - Condanna - Esclusione dei benefici di legge - Previa contestazione della "frode dannosa alla salute" - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200385-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Carni

Nel caso di condanna per detenzione per la vendita a destinazione alimentare di bovini cui siano state somministrate sostanze ormonali ad azione estrogena, non occorre, ai fini della esclusione dei benefici di legge (artt. 163, 175 cod. pen.) prevista dall'art. 6, quinto comma, legge 30 aprile 1962, n. 283, una previa contestazione della "frode dannosa alla salute", poiché essa, impeditiva ai sensi dell'art. 6, quinto comma citato dell'applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen., è elemento della condotta di cui all'art. 5 lett. a) citata legge n. 283 del 1962, in sè fraudolenta, oltre che idonea a cagionare danni alla salute. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della "frode" e, cioè, della condotta fraudolenta, "dannosa alla salute" per le conseguenze negative derivanti all'organismo umano dall'assunzione di carni provenienti da animali trattati con estrogeni od anabolizzanti, si evince dalla stessa contestazione, poiché l'effetto insidioso (e, dunque, fraudolento) inerente all'assunzione di simili sostanze, non riconoscibili dal consumatore, comporta altresì un danno per la salute dell'uomo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)