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Sez. 3, Sentenza n. 15479 del 16/01/2002 Ud. (dep. 24/04/2002) Rv. 221560 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI | Somministrazione di anabolizzanti a bovini destinati al consumo umano - Reato di cui all'art. 5 lett. a) legge n. 283 del 1962 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221560-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI

La condotta costituita nel detenere in azienda animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante è prevista e punita come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che nei rapporti tra il reato disposto dal citato art. 5 e quello contemplato dall'art. 3, comma primo lett. b), del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336 (che vietava la detenzione in azienda di animali trattati con sostanze ad effetto anabolizzante), successivamente depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, non si è realizzato un fenomeno abrogativo, stante il carattere di norma generale della previsione della legge n. 283 rispetto a quella successiva del decreto n. 336, avente natura di norma speciale. In tale ipotesi successoria la norma generale è stata derogata dalla norma speciale successiva, con la conseguenza che, venuta meno la norma speciale derogatoria, l'efficacia della norma generale si è automaticamente riespansa anche con riferimento a quelle fattispecie "medio tempore" previste dalla disciplina caducata.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)