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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 12075 del 29/05/2014 (Rv. 631321 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Reclutamento coattivo nelle milizie talebane - Rifiuto - Conseguente minaccia di un danno grave ed individuale alla persona - Protezione sussidiaria - Riconoscimento - "Status" di rifugiato politico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631321-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, va riconosciuto il regime di protezione sussidiaria e non lo "status" di rifugiato politico allo straniero (nella specie, fuggito dal Pakistan, per non essere costretto ad arruolarsi nelle milizie talebane), qualora la pressione violenta, pur comportando una minaccia grave ed individuale alla persona, non sia dettata dalla volontà di imporre un'opzione religiosa, ma dall'esigenza d'ingrossare le fila di un'organizzazione armata, né il rifiuto dell'istante risulti motivato da ragioni religiose.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)