diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012 (Rv. 621824 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Rischio di persecuzione - Insussistenza in una parte del Paese d'origine - Possibilità di trasferimento del richiedente - Criterio di esclusione ex art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Trasposizione facoltativa per gli Stati membri - Conseguenze - Omessa trasposizione nel d.lgs. n. 251/07 - Inapplicabilità del criterio.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621824-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)