Sez. 3, Sentenza n. 8965 del 23/05/1990 Ud. (dep. 21/06/1990) Rv. 184671 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 20 LETT. A) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - AMBITO APPLICATIVO - FATTISPECIE: INSEGNA LUMINOSA.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 20 LETT. A) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - AMBITO APPLICATIVO - FATTISPECIE: INSEGNA LUMINOSA.*
La disposizione dell'art. 20 lett. A) legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) ha un contenuto estremamente generico e si presta ad una pluralità indiscriminata di utilizzazioni con conseguente insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché urta con il principio della tassatività delle fattispecie legali penali. Occorre, pertanto, per una delimitazione dell'ambito applicativo del citato art. 20 lett. A), fare riferimento alla collocazione di esso in un contesto normativo volto a disciplinare l'attività edilizia; in base alla ratio che si enuclea da tale contesto" le norme, prescrizioni e modalità esecutive" di cui all'art. 20 lett. A) devono intendersi riferite soltanto a quelle regole di condotta che sono direttamente afferenti all'attività edilizia. (fattispecie relativa ad annullamento, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, di sentenza con la quale il pretore aveva motivato il giudizio di colpevolezza ritenendo che l'apposizione di insegna luminosa all'esterno di un Esercizio commerciale è disciplinata dal regolamento edilizio ed, essendo attinente alla estetica edilizia urbana, la relativa Mancanza di autorizzazione prevista dal medesimo regolamento si traduce nella violazione dell'art. 20 lett. A) citato). (Conf mass n 156887; (Conf mass n 167981; (Conf mass n 182465; (Conf mass n 182595).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)