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Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 22/10/1984 Ud. (dep. 19/02/1985) Rv. 167981 - 01

EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - VIOLAZIONE - CONTRAVVENZIONE DI COSTRUZIONE SENZA L'OSSERVANZA DI MODALITÀ ESECUTIVE E REGOLAMENTI EDILIZI - IPOTESI COMPRESE - INSEGNA PUBBLICITARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167981-01

EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - VIOLAZIONE - CONTRAVVENZIONE DI COSTRUZIONE SENZA L'OSSERVANZA DI MODALITÀ ESECUTIVE E REGOLAMENTI EDILIZI - IPOTESI COMPRESE - INSEGNA PUBBLICITARIA - ESCLUSIONE.*

Non tutte le violazioni dei regolamenti edilizi comunali trovano la loro sanzione nella pena prevista dalla lett. A) dell'art. 17 della legge 10 gennaio 1977, n. 10, sebbene solo quelle che, attesi il titolo della legge e l'oggetto esclusivo di essa, siano commesse nello svolgimento di attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia e quindi subordinate al preventivo rilascio della concessione comunale. Pertanto, esula dalla previsione di cui alla disposizione indicata, l'installazione di un'insegna pubblicitaria di limitate dimensioni, la quale, non comportando trasformazione urbanistica o edilizia, necessita, ai sensi del regolamento edilizio comunale, solo dell'autorizzazione del sindaco. (nella specie l'imputato aveva installato un'insegna pubblicitaria senza essersi munito preventivamente dell'autorizzazione prevista dal regolamento edilizio comunale. Egli era stato pertanto denunciato al pretore, il quale lo aveva condannato sul presupposto che l'art. 17 lett. A) legge n. 10/77 punisca anche l'inosservanza dei regolamenti edilizi comunali. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando il principio sopra indicato).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)