Sez. U, Sentenza n. 470 del 02/03/1964 (Rv. 300601 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - DISCIPLINA - DIFFERENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LICENZA IN DEROGA - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - DISCIPLINA - DIFFERENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LICENZA IN DEROGA - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
In tema di violazione delle norme di edilizia, devono distinguersi le norme relative alle distanze tra le costruzioni previste dall'art 873 cod civ e dai regolamenti locali, dalle regole di edilizia contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti comunali (art 871 e 872 cod civ). la distinzione importa una diversita di regolamentazione giuridica, nel senso che dalla violazione delle norme appartenenti alla prima categoria, incidenti sui rapporti di vicinato, deriva a favore del privato, che si pretenda leso, un'Azione per la eliminazione dello stato di cose abusivamente creato (vera e propria Azione reale avente per oggetto la riduzione in pristino), ed altresi un'Azione per il risarcimento del danno che ne sia derivato, mentre dalla violazione delle norme del secondo tipo, essendo queste dirette essenzialmente a soddisfare interessi d'ordine generale, quali quelli inerenti alle esigenze igieniche ed alla tutela estetica dall'edilizia, puo conseguire, per il privato, nei confronti dell'altro privato che abbia violato la norma, una tutela limitata alla sola Azione del risarcimento del danno. Di tali azioni, in ogni caso, conosce il giudice ordinario. Ove, pero, sia intervenuto un provvedimento dell'autorita amministrativa che abbia autorizzato la costruzione, in deroga, o non in deroga, alle norme regolamentari edilizie, e dal privato se ne impugni la legittimita nei confronti della pubblica amministrazione, in tal caso, esula la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, in quanto non trattasi di una controversia tra privati, nella quale l'atto amministrativo viene all'esame del giudice ordinario ai soli fini della sua disapplicazione, previo accertamento incidentale della illegittimita di esso, ma di un'istanza proposta contro la pa al fine diretto ed immediato di conseguire l'annullamento dell'atto siccome non conforme alla legge, ed in quanto il privato controinteressato estraneo alla costruzione, non ha, nei confronti della pa, un diritto soggettivo alla osservanza delle norme cui e subordinato il rilascio della licenza edilizia. (V 1190/63; 178/63; 469/63; 2825/62; 1792/63; 2344/61; 1746/61 3140-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)