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Sez. U, Sentenza n. 25 del 05/02/1999 (Rv. 522968 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sentenza del Consiglio di Stato statuente la giurisdizione del T.A.R. - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro la sentenza del Consiglio di Stato - Omissione - Conseguenze - Cosa giudicata sulla giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione in pendenza del giudizio riassunto davanti al T.A.R. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522968-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato che abbia statuito in ordine alla giurisdizione riformando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale declinatoria della medesima, deve ritenersi inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto, nella pendenza della causa riassunta davanti al giudice amministrativo di primo grado, da una parte interessata che non abbia proposto contro tale sentenza ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., poiché in difetto di tale ricorso, previsto proprio per "motivi inerenti alla giurisdizione", si forma il giudicato in punto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)