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Sez. U, Sentenza n. 10181 del 19/10/1990 (Rv. 469491 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ALLOGGIO GODUTO DAL PUBBLICO DIPENDENTE IN CORRELAZIONE CON LE PROPRIE FUNZIONI - ALLOGGIO DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL RILASCIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469491-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ALLOGGIO GODUTO DAL PUBBLICO DIPENDENTE IN CORRELAZIONE CON LE PROPRIE FUNZIONI - ALLOGGIO DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL RILASCIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'alloggio goduto dal pubblico dipendente, in correlazione alle proprie funzioni (nella specie, appartamento concesso dalla banca d'Italia ad un suo direttore di filiale, munito di impianti di sicurezza e linea telefonica a carico della banca medesima), è qualificabile come "alloggio di servizio", con la conseguenziale giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al suo rilascio, anche quando il datore di lavoro operi una trattenuta sullo stipendio, ove questa corrisponda alle somme erogate ai dipendenti che non usufruiscano di abitazione (indennità di alloggio e rimborso di spese di rappresentanza), e, quindi, non costituisca canone locativo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)