Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Procedimento per la dichiarazione di adottabilità – Genitori - Parti necessarie – Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - Conseguenze - Rimessione al primo giudice – Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. tassative e quindi non estensibili per via analogica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)