Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021 (Rv. 660002 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)