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Sez. 5, Sentenza n. 16664 del 29/07/2011 (Rv. 618804 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata del 4 per cento - Applicabilità alla vendita di un immobile a suo tempo realizzato da altro costruttore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618804-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di IVA, l'aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal punto 21 della parte seconda della tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 16, n. 4, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella l. 19 luglio 1983, n. 243) - riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione - non si applica ad un'impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile da essa non costruito, atteso che detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento dell'attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili. (Nella specie, l'immobile era stato ceduto da società che ne aveva incorporato altre, in favore di società immobiliare e con destinazione delle unità in locazione a terzi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)