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Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 18/04/1998 (Rv. 514603 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata del 4 per cento - Applicabilità alla vendita di un immobile a suo tempo acquistato da altro costruttore - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514603-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di IVA, la aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal n. 21 della parte seconda della tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 16, n. 4, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, operante dal 22 maggio 1993) - riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione - non si applica ad una impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile acquistato da altro costruttore, atteso che detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento della attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)