Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 23/06/1977 (Rv. 386329 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - DICHIARAZIONE IN CONTRATTO DA PARTE DEL DEBITORE DELLA PROPRIA RESIDENZA - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE NEL LUOGO DICHIARATO - VALIDITA - SUCCESSIVA PROVA DI UNA RESIDENZA ANAGRAFICA DIVERSA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - DICHIARAZIONE IN CONTRATTO DA PARTE DEL DEBITORE DELLA PROPRIA RESIDENZA - NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE NEL LUOGO DICHIARATO - VALIDITA - SUCCESSIVA PROVA DI UNA RESIDENZA ANAGRAFICA DIVERSA - IRRILEVANZA.*
Qualora il debitore abbia dichiarato la propria residenza (ancorche chiamandola impropriamente 'domiciliò) nel contratto da cui sorge l'obbligazione, il creditore esattamente fa notificare gli Atti giudiziari, diretti alla soddisfazione coattiva del credito, nel luogo dichiarato, senza che la validita della notificazione possa essere esclusa dalla successiva produzione di un certificato anagrafico, da cui risulti una residenza diversa del debitore. (V 3780/74, mass n 372286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)