Sez. 2, Sentenza n. 2143 del 26/03/1983 (Rv. 426999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOZIONE DI RESIDENZA - EFFETTIVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOZIONE DI RESIDENZA - EFFETTIVA.*
Per la Determinazione del luogo di residenza di persona destinataria di una notificazione, deve aversi riguardo a quello della residenza effettiva, la cui prova può essere desunta da qualsiasi idonea fonte di convincimento, in quanto le risultanze anagrafiche hanno un mero valore presuntivo. Pertanto, l'indicazione della residenza delle parti, contenuta in un contratto, è idonea a fornire la prova della effettiva residenza, ai fini della notificazione di Atti diretti a far valere pretese nascenti dal contratto medesimo, anche se da certificati anagrafici risulti una residenza diversa, salva peraltro la prova, da parte del destinatario della notificazione, con mezzi diversi da dette certificazioni, di una effettiva residenza difforme (da quella indicata in contratto) all'epoca della notificazione. (V 19/81, mass n 410399; (V 951/79, mass n 397119; (V 5953/78, mass n 395781; (V 2660/77, mass n 386329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)