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Sez. L, Sentenza n. 9689 del 17/09/1991 (Rv. 473897 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione d'indebito - Oggettivo | Diritto agli interessi - Presupposto - Proposizione della domanda giudiziale - Buona fede dell'"accipiens" - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Onere relativo - Incidenza - Oggetto - Fattispecie in tema di ripetizione di contributi indebitamente versati allo S.C.A.U..
Stato
decisa il 1991-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473897-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione d'indebito - Oggettivo

Con riguardo all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, il riconoscimento degli interessi sulla somma da restituire al "solvens" presuppone la domanda giudiziale del medesimo, mentre la buona fede dell'"accipiens" - la cui sussistenza comporta l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa, anziché da quella dell'indebito pagamento - si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'"accipiens" medesimo, dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento ricevuto. (Nella specie, concernente la ripetizione di contributi indebitamente versati allo SCAU, da parte di titolare di azienda agricola ubicata in territorio montano ad altitudine inferiore ai settecento metri, alla stregua degli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata decisione, che, in relazione a contributi versati anteriormente alla citata pronuncia d'incostituzionalità, aveva riconosciuto gli interessi dalla data dell'istanza amministrativa, successiva alla stessa pronuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)