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Sez. L, Sentenza n. 6074 del 05/07/1997 (Rv. 505759 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pagamento indebito di contributi sociali - Diritto del creditore a interessi e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Decorrenza - Mala fede dell' "accipiens" - Nel caso di ammessa conoscenza dell'indebito - Prova - Necessità - Esclusione - Mala fede sopravvenuta - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505759-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di indebito versamento di contributi sociali, la mala fede dell' accipiens consiste nella conoscenza dell'indebito e pertanto essa è innegabile e non necessita di prova nell'ipotesi in cui lo stesso istituto assicuratore dichiari di essere edotto della percezione dei contributi non dovuti. In tal caso, a norma degli artt. 2033 e 1224 cod. civ., gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno da svalutazione sulla somma indebitamente versata sono dovuti non dalla domanda giudiziale, ma, dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del creditore, anche nel caso di buona fede dell'istituto al momento del versamento dei contributi, posto che, nei rapporti obbligatori destinati a durare nel tempo, la buona fede iniziale non esclude un successivo mutamento dello stato soggettivo per effetto di circostanze sopravvenute, non operando il principio "mala fides superveniens non nocet" proprio dei diritti reali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)