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Sez. 1, Sentenza n. 26832 del 14/12/2006 (Rv. 593650 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE | Illegittima declaratoria di estinzione da parte del giudice di primo grado per mancato rispetto del contraddittorio - Riforma da parte del giudice d'appello - Sussistenza in concreto dei requisiti per dichiarare l'estinzione - Declaratoria di estinzione da parte del giudice di appello - Legittimità - Esclusione - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593650-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE

In assenza di esplicite limitazioni contenute nel relativo enunciato, la norma di cui al secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che il giudice di secondo grado, qualunque sia la causa della illegittima declaratoria di estinzione pronunciata da quello di primo grado, deve per ciò stesso rimettergli atti. Qualora il giudice d'appello, pur avendo rilevato il vizio di rito in cui sia incorso il primo giudice nel dichiarare estinto il giudizio, non gli abbia rimesso la causa, dichiarando esso stesso l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. che disciplina virtualmente tutte le ipotesi cosiddette di rinvio improprio al giudice di primo grado, tra le quali non possono non rientrare quelle in cui si ravvisino violazioni degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio, per omissione o nullità degli atti volti a provocare, anche nel corso del procedimento di primo grado, la costituzione di altre parti nei confronti delle quali deve essere pronunciata la decisione. (Nella specie, dichiarata l'interruzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo per sopravvenuto fallimento dell'ingiungente-opposto, anziché procedere a una rituale riassunzione del processo, il curatore dell'opposto si era limitato a presentare un atto fuori udienza contenente una semplice richiesta di estinzione, sulla quale, altrettanto irritualmente, il tribunale aveva provveduto inaudita altera parte. Investita del gravame da parte dei debitori ingiunti, la corte d'appello, accertata la nullità della impugnata ordinanza-sentenza a causa della radicale inesistenza di un valido contraddittorio, aveva ritenuto di trattenere la causa e dichiarare l'estinzione del processo ribadita in via di eccezione dal fallimento appellato, opinando che, ai sensi del secondo comma dell'art.354 cod. proc. civ., la rimessione al primo giudice in materia può disporsi solo quando questi abbia erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'estinzione e non quando, come nella specie, detti presupposti in "thesi" sussistevano mentre la declaratoria si prestava ad essere censurata ad altro titolo. Affermando il principio come sopra massimato, la S.C. ha cassato la sentenza e rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell'art.383, ultimo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)