Sez. 1, Sentenza n. 23403 del 11/09/2008 (Rv. 604456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio disposto nel giudizio di primo grado - Revoca - Conseguenze - Potere del giudice d'appello, in caso di dissenso, di dichiarare l'estinzione del processo - Esclusione - Necessità di rimessione al primo giudice - Sussistenza - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Qualora la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per difetto dei presupposti, intervenga nel corso del giudizio di primo grado e, di conseguenza, il giudice che l'ha pronunciata respinga l'eccezione di estinzione del processo, il giudice d'appello, se ritiene illegittima tale revoca, non può applicare la sanzione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., ma, ove consideri sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario non ravvisata in primo grado, deve rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., salvo che i litisconsorti non siano stati già evocati in giudizio "iussu iudicis" ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)