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Sez. 1, Sentenza n. 6368 del 05/06/1991 (Rv. 472541 - 01)

Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - In genere | Contratto costitutivo di obbligazioni intervenuto fra residente in Italia e non residente - Contratto non implicante esportazione di valuta - Autorizzazione ministeriale ex art. 2 primo comma D.L. n. 476 del 1956 (convertito in legge n. 786 del 1956) - Mancanza - Conseguenze - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione - Inefficacia del contratto - Sussistenza - Sopravvenienza della nuova disciplina valutaria - Operatività - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472541-01

Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - In genere

Con riguardo al contratto costitutivo di obbligazioni, intervenuto fra residente in Italia e non residente in Italia, e non implicante esportazione di valuta, la carenza dell'autorizzazione ministeriale, in violazione dell'art. 2 primo comma del D.L. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786), non determina nullità del contratto stesso, per illiceità della causa, ma ne preclude l'eseguibilità, condizionandone l'efficacia. Tale efficacia, pertanto, deve essere riconosciuta a seguito della sopravvenienza della nuova disciplina valutaria (leggi 26 settembre 1986 n. 599 e 21 ottobre 1988 n. 455), la quale ha "liberalizzato", fra l'altro, la suddetta operazione, sopprimendo l'esigenza di quell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786, Legge 26/09/1986 num. 599 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)