Sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006 (Rv. 592810 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - IN GENERE | Art. 2 del d.l. n. 476 del 1986 - Divieto di compiere senza autorizzazione atti idonei a produrre obbligazioni verso i non residenti - Funzione - Conseguenze - Difetto di autorizzazione - Nullità insanabile - Abrogazione ad opera del d.P.R. n. 148 del 1988 - Retroattività - Esclusione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - IN GENERE
L'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti senza l'autorizzazione ministeriale (all'infuori dei casi di compravendite di merci per l'esportazione o l'importazione), fissa, per ragioni di ordine pubblico attenenti all'esigenza di evitare un esodo di capitali, una prescrizione assoluta ed inderogabile, che non attiene soltanto alla fase esecutiva dell'adempimento del debito, ma riguarda il momento genetico del rapporto obbligatorio, investendone direttamente l'atto costitutivo. Quest'ultimo pertanto, in mancanza di autorizzazione, è affetto da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., senza che assumano alcun rilievo, ove l'atto sia stato posto in essere sotto la vigenza del divieto in esame, né la successiva abrogazione dello stesso da parte del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, emanato in attuazione della delega conferita con legge 26 settembre 1986, n. 599, né il principio di libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, cui s'ispira la legge delega. Tale principio, infatti, così come l'abrogazione del divieto, opera soltanto a far data dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 148 cit. (1° gennaio 1989), e, costituendo espressione di un mutato contesto storico-economico, non incide sull'interpretazione della normativa previgente, non contrastando con l'irretroattività della nuova disciplina la deroga al principio di ultrattività delle sanzioni amministrative comminate dalla norma in esame, prevista dall'art. 23-bis dello stesso d.P.R. n. 148, introdotto dall'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 326.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1986 num. 786, Legge 26/09/1986 num. 599 art. 1, Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)