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Sez. 5, Ordinanza n. 4077 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214727 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Esecuzione - Rimessione al giudice civile - Provvedimento - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Revocabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214727-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della "res" con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)