Sez. 2, Sentenza n. 2296 del 14/05/1999 Cc. (dep. 14/06/1999) Rv. 213854 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Il provvedimento con il quale il giudice penale rimette al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ha carattere interlocutorio e non decisorio e, come tale, è insuscettibile di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)