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Sez. 6, Sentenza n. 836 del 25/05/1968 Ud. (dep. 18/06/1968) Rv. 108376 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - SUFFICIENZA AI FINI PROBATORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108376-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - SUFFICIENZA AI FINI PROBATORI - CONDIZIONI.*

In Mancanza di testimonianze dirette (per essersi i fatti svolti al di fuori della presenza altrui) nulla vieta al giudice di attingere la verita anche dalle sole dichiarazioni del soggetto passivo del reato, il quale riveste per legge la qualita di testimone. Deve naturalmente il giudice indicare quegli elementi in base ai quali ha ritenuto di pervenire a quella stessa certezza giudiziale del reato che e consentito desumere dalla prova diretta, e cioe gli elementi sulla cui base ha ritenuto veridiche ed attendibili le dichiarazioni dell'offeso. (V.106399, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)