diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 10/10/1972 (Rv. 360745 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE - INVALIDITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360745-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE - INVALIDITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Accertata la regolare Costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, della notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa. (Conf 930'69, mass n 339328; 1904'66, mass n 323700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)