Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 15/07/1966 (Rv. 323700 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - EFFETTI INDIRETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - EFFETTI INDIRETTI.*
Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento ad opera del giudice, della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla parte non comparsa. Solo indirettamente tale omissione puo riflettersi sulla regolarita del processo, nell'ipotesi di violazione delle norme che impongono la notificazione di determinati Atti al contumace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)