Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016 (Rv. 638759 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Consumatore abilitato al piano previsto dalla legge n. 3 del 2012 - Nozione - Compatibilità con l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale - Sussistenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)