Sez. 1 - , Sentenza n. 26328 del 20/12/2016 (Rv. 642764 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Omologazione - Crediti aventi diritto di prelazione - Soddisfacimento in misura integrale - Partecipazione al voto - Condizione - Rinuncia al diritto di prelazione - Necessità - Soddisfacimento non integrale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di credito ipotecario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento "ex lege" n. 3 del 2012, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali è prevista la soddisfazione integrale, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Laddove, invece, ne sia prevista la soddisfazione non integrale, ai menzionati creditori deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha confermato il diniego di omologazione della proposta ritenuto dal giudice di merito sul presupposto che, dovendo il creditore ipotecario essere soddisfatto integralmente e non avendo rinunciato alla prelazione, non poteva essere computato ai fini del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti).
Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)