Sez. T, Ordinanza n. 4300 del 25/02/2026 (Rv. 678094-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Art. 11, comma 6, della l. n. 413 del 1991 - Interessi "comunque dovuti" per il ritardato pagamento dell'indennità di esproprio o risarcitorio - Reddito imponibile - Computo - Necessità - Natura e misura degli interessi - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, gli interessi "comunque dovuti" per il ritardo nel versamento delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o risarcitorio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, non operando detta norma alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi né fra interessi dovuti in misura legale e interessi dovuti in misura diversa ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)