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Sez. T, Sentenza n. 1307 del 20/01/2025 (Rv. 673578-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Redditi diversi - Presupposto impositivo ex art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio - Collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A,B,C,D - Procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673578-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di redditi diversi, il presupposto impositivo di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio, è costituito dalla collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici, anche in caso di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche.

Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 35, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 444 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)