Sez. 1, Sentenza n. 10133 del 01/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150925 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CRITERI OBIETTIVI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ - LORO INTERDIPENDENZA - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CRITERI OBIETTIVI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ - LORO INTERDIPENDENZA - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità prevista dalla legge in tema di Disposizioni concernenti le armi, debbono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro interdipendenti, i due criteri obiettivi della quantità e della qualità, con la conseguenza che anche per una sola arma può essere negata l'attenuante, qualora la stessa sia dotata di notevole potenzialità offensiva per le sue caratteristiche tecniche e per le modalità di impiego. (nella specie si trattava di un mitra e la Cassazione ha ritenuto che giustamente l'attenuante era stata negata dai giudici del merito).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)