Sez. 1, Sentenza n. 11115 del 10/10/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161877 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
Il giudizio sulla "lieve entità del fatto" prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è essenzialmente discrezionale e si riferisce a fatti che si rivelino oggettivamente di scarsa pericolosità e non suscitino allarme sociale, per cui appare evidente, che qualora il giudice, nella discrezionale valutazione degli elementi acquisiti, abbia, invece, ritenuto il fatto obiettivamente rilevante, tale attenuante può essere esclusa, anche se non abbia fatto specifico riferimento alla personalità dell'imputato ed alla sua pericolosità sociale. (V mass n 154781; (V mass n 154777; (V mass n 153620; (V mass n 153090; (V mass n 150925).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)