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Sez. 3, Ordinanza n. 118 del 07/01/2002 (Rv. 551410 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Diverso giudizio pendente tra soggetti diversi - Proposizione di questioni di legittimità costituzionale in tale giudizio - Rilevanza ai fini della definizione del procedimento di cui si chiede la sospensione - Esclusione - Conseguenze - Istanza di sospensione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551410-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo, è da disattendere la richiesta di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. fondata sull'asserita opportunità di attendere l'esito di un diverso giudizio pendente tra soggetti diversi nel quale sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale rilevante per la definizione del giudizio del quale è chiesta la sospensione stessa, non essendo l'eventuale decisione resa nel secondo procedimento idonea a far stato nel primo (non potendo, cioè, costituire essa il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)