Sez. 3, Sentenza n. 929 del 26/01/1995 (Rv. 489979 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Causa per il rilascio di un appartamento concesso in comodato - Pendenza del giudizio per la modifica delle condizione della separazione tra i coniugi detentori dell'immobile - Sospensione del procedimento di rilascio in attesa della definizione del secondo - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria fra cause pendenti fra soggetti diversi. Ne deriva che la pendenza del giudizio per la modifica delle condizioni della separazione personale fra coniugi non determina la sospensione necessaria del giudizio promosso da un terzo nei confronti del coniuge assegnatario dell'alloggio familiare in sede di separazione personale, per conseguire il rilascio dell'immobile, non incidendo il provvedimento di assegnazione sui diritti dei terzi alla disponibilità del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)