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Sez. 3, Sentenza n. 2017 del 22/07/1963 (Rv. 263117 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DEI CONGIUNTI) - DANNI FUTURI IN FAVORE DEI FIGLI MINORI - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263117-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DEI CONGIUNTI) - DANNI FUTURI IN FAVORE DEI FIGLI MINORI - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE.*

Nella liquidazione dei danni sofferti dai figli minori della vittima a causa della morte violenta del genitore, il giudice deve tener conto che il pregiudizio economico da determinarsi deve essere limitato sino al momento in cui gli interessati avrebbero beneficiato del reddito della vittima, e quindi considerare il fatto che a un certo momento, che non coincide necessariamente col raggiungimento della maggiore eta potendo sopraggiungere prima o dopo o essere addirittura escluso per la eventuale incapacita permanente del minore di dedicarsi a un proficuo lavoro, il pregiudizio economico sarebbe venuto a cessare per il venir meno dell'Obbligo di mantenimento del padre, per la raggiunta indipendenza economica del figlio. (V 1041/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)