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Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975 (Rv. 377672 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - FORMA - IN GENERE - RINUNZIA TRA COEREDI - FORMALITA PRESCRITTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377672-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - FORMA - IN GENERE - RINUNZIA TRA COEREDI - FORMALITA PRESCRITTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La rinunzia all'eredita richiede a pena di nullita l'osservanza delle forme previste dall'art 519 cod civ solo rispetto ai terzi estranei all'eredita, ma non tra i coeredi, quando questi abbiano posto in essere fra loro speciali rapporti, dai quali, in base alle regole generali del diritto, possa desumersi con certezza la rinuncia. (V 2008/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)