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Sez. 2, Sentenza n. 5666 del 18/10/1988 (Rv. 460206 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - RINUNZIA AGLI EFFETTI DI UN TESTAMENTO - ACCORDO TRA TUTTI I COEREDI - NECESSITÀ - FORMA.*
Stato
decisa il 1988-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460206-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE - RINUNZIA AGLI EFFETTI DI UN TESTAMENTO - ACCORDO TRA TUTTI I COEREDI - NECESSITÀ - FORMA.*

Per una valida rinunzia a fare valere il testamento occorre la conclusione di un accordo tra tutti i coeredi, da redigersi a pena di nullità per atto scritto se nella successione siano compresi dei beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse. (V 697/83, mass n 425438; (V 3500/75, mass n 377672; (V 2119/74, mass n 370430; (V 1026/67, mass n 327347; (V 38/64, mass n 300060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)