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Sez. 2, Sentenza n. 14453 del 30/06/2011 (Rv. 618388 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Subordinazione dell'effetto traslativo all'adempimento di obbligazioni accessorie - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Autonomia della domanda di adempimento di dette obbligazioni - Influenza condizionante sulla domanda ex art. 2932 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618388-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'effetto traslativo della proprietà del bene può non essere subordinato all'adempimento anche di obbligazioni accessorie, le quali non incidano in via diretta sul nesso commutativo, ma ineriscano al regolamento degli effetti ulteriori, ripartendo oneri economici secondari, connessi e conseguenti al trasferimento del bene (nella specie, attinenti alle spese per l'accatastamento dell'immobile e per gli allacciamenti delle relative utenze). Ne consegue che l'adempimento di tali obbligazioni può formare oggetto di domanda autonoma, da proporre nel medesimo giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di conclusione del contratto o in un diverso giudizio, non costituendo, in ogni caso, una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)