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Sez. 2, Sentenza n. 6671 del 16/12/1981 (Rv. 417535 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DA PARTE DEL PROMITTENTE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PROMISSARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417535-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DA PARTE DEL PROMITTENTE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PROMISSARIO - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché nel sistema normativo approntato dall'art. 2932 cod. civ. per l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto non è richiesta la necessaria ripetizione nella sentenza costitutiva dello stesso contenuto precettivo fissato nel contratto preliminare, qualora il promittente abbia assunto anche obbligazioni accessorie rispetto all'obbligazione principale di prestare il suo consenso per la conclusione del contratto definitivo, il promissario non è vincolato alla rigida alternativa di agire per la risoluzione del preliminare o per l'esecuzione specifica nei termini esattamente corrispondenti alle pattuizioni originarie, ma può esercitare anche l'Azione di esatto adempimento, oltre che nella fase di svolgimento del preliminare (ove sia stata pattuita la consegna anticipata della cosa oggetto del trasferimento), anche in concomitanza con l'Esercizio dell'Azione di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, e può agire, altresì, per l'accertamento delle eventuali difformità della cosa e per il relativo indennizzo ovvero per la riduzione del prezzo a causa delle medesime. (Conf 2679/80, mass n 406455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)