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Sez. L, Sentenza n. 14338 del 09/08/2012 (Rv. 623494 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Potere del giudice di merito di rinnovare le indagini peritali - Natura - Discrezionale - Coordinamento col principio devolutivo dell'appello - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623494-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, sicché, qualora l'appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)