Sez. 1, Sentenza n. 7409 del 15/12/1983 (Rv. 432007 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO RAPPRESENTATA DAVANTI AL PRETORE O AL GIUDICE CONCILIATORE DA UN PROPRIO FUNZIONARIO - RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO RAPPRESENTATA DAVANTI AL PRETORE O AL GIUDICE CONCILIATORE DA UN PROPRIO FUNZIONARIO - RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora un'amministrazione dello stato si faccia rappresentare davanti al pretore od al giudice conciliatore da un proprio funzionario, secondo la previsione dell'art. 3 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (che consente detta rappresentanza senza necessità della produzione in giudizio di una formale designazione, preceduta dal parere dell'Avvocatura dello stato, richiedendo soltanto che il funzionario si faccia riconoscere per tale dal giudice e dalla controparte), l'amministrazione medesima non può pretendere la condanna del soccombente al pagamento di onorari e diritti di avvocato e procuratore, difettando le relative qualità nel funzionario che opera in forza del rapporto organico, ma può conseguire la condanna di detta parte alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa nella causa specificamente considerata, e da presumersi anticipate o rimborsate al funzionario, previa indicazione delle spese medesime in apposita nota, corredata dalle pezze giustificative. (V 485/80, mass n 403866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)