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Sez. 1, Sentenza n. 485 del 22/01/1980 (Rv. 403866 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN FUNZIONARIO INNANZI LE PRETURE E GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE - FORMALE ATTO DI DESIGNAZIONE PRECEDUTO DAL PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403866-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN FUNZIONARIO INNANZI LE PRETURE E GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE - FORMALE ATTO DI DESIGNAZIONE PRECEDUTO DAL PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 3 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, il quale stabilisce che innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello stato possono, intesa l'Avvocatura dello stato, essere rappresentate dai propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, non richiede che il funzionario che si costituisce in giudizio per rappresentare l'amministrazione di cui fa parte debba esser munito di un formale atto di designazione, preceduto dal parere della Avvocatura dello stato, essendo sufficiente, a tal fine, che il funzionario si faccia 'riconoscerè per tale dal giudice e dalla controparte, in quanto la facolta di rappresentare in giudizio la amministrazione appartiene al funzionario per la sua qualifica derivante dal rapporto organico, e non in virtu di delega e di mandato, mentre il parere dell'Avvocatura dello stato attiene alla attivita interna dell'amministrazione e non va sottoposto al Sindacato del giudice, garante di interessi diversi da quelli della amministrazione attiva.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)