Sez. L, Sentenza n. 15432 del 06/12/2001 (Rv. 550915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Assegnazione di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste nel patto di prova - Sostanziale mutamento dell'oggetto complessivo della prestazione lavorativa e potenziale incidenza delle ulteriori mansioni sulla valutazione della prova - Recesso del datore di lavoro per negativo esito della prova - Illegittimità - Fattispecie relativa a lavoratore assunto in prova presso una società di intermediazione mobiliare con qualifica di direttore amministrativo ed assegnato a funzioni di responsabile dei controlli interni della stessa società.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
In caso di assegnazione in via continuativa al lavoratore assunto con patto di prova di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste in occasione della stipula di tale patto, il recesso del datore di lavoro motivato con riferimento all'esito negativo della prova non può trovare la sua legittimità in tale patto - non invocabile dal datore di lavoro, ad esso inadempiente -, qualora, per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni ulteriori, risulti sostanzialmente mutato l'oggetto complessivo della prestazione lavorativa e, altresì, se le mansioni aggiunte non assurgano a tale rilevanza, qualora risulti la potenziale incidenza delle ulteriori mansioni sul giudizio del datore di lavoro, per la natura delle stesse (per esempio, perché esse richiedano capacità diverse o maggiori) oppure per la loro influenza sulle condizioni di espletamento delle mansioni originariamente previste (nella specie, relativa a lavoratore assunto in prova da una società di intermediazione mobiliare con la qualifica di direttore amministrativo ed adibito a compiti di responsabile dei controlli interni della stessa società, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito, che aveva omesso di accertare l'eventuale mutamento sostanziale della originaria prestazione lavorativa e comunque l'incidenza delle ulteriori funzioni sulla valutazione negativa compiuta dalla società datrice di lavoro, ha anche affermato l'incompatibilità fra le mansioni originarie e quelle assegnate, ex art. 16 del regolamento CONSOB n. 5387 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)