Sez. L - , Sentenza n. 31159 del 03/12/2018 (Rv. 652007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Assegnazione di mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova - Vizio funzionale - Recesso del datore di lavoro - Illegittimità - Conseguenze - Applicazione della disciplina sui licenziamenti - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)