diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1380 del 02/07/1965 (Rv. 312625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO NORMALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1965-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO NORMALE - NOZIONE.*

Per orario normale, il cui prolungamento costituisce lavoro straordinario da compensarsi con aumento di retribuzione, deve intendersi il prolungamento non gia, esclusivamente dell'orario massimo legale, bensi anche di quello stabilito in virtu di accordo intercorso tra dipendente e datore di lavoro in misura inferiore al massimo legale e concretamente osservato nell'azienda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)