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Sez. L, Sentenza n. 2219 del 10/04/1982 (Rv. 420086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - SGRAVI CONTRIBUTIVI SULLE RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE ALLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - SGRAVI CONTRIBUTIVI SULLE RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE ALLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono la concessione di sgravi contributivi sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, "al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge", il problema dell'individuazione del lavoro straordinario, nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli (di otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali) stabiliti dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, va risolto esclusivamente alla stregua dell'interpretazione delle fonti collettive. In tale indagine - che è limitata alla ricerca della volontà delle parti contraenti, non essendo necessario accertare anche il carattere usurante o meno della prestazione lavorativa svolta al di sotto dei limiti legali anzidetti - il giudice del merito deve in particolare considerare: da un lato, che la previsione della periodicità e della continuità di prestazioni lavorative oltre l'orario normale ma al di sotto dei limiti legali non è di per sè sufficiente per negare ad esse il carattere di lavoro straordinario; dall'altro, che l'attribuzione ai lavoratori di un maggior compenso per le ore eccedenti una determinata misura (sempre al di sotto dei limiti legali) non comporta necessariamente, di per sè sola, la trasformazione del relativo lavoro da ordinario in straordinario. (nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla suprema Corte, aveva ritenuto che al lavoro cosiddetto supplementare, prestato oltre il limite contrattualmente previsto ma al di sotto del limite legale, dovesse negarsi carattere straordinario soltanto nella vigenza del contratto collettivo per l'industria chimica del 27 novembre 1966 e non anche nella vigenza dei contratti collettivi - per il medesimo settore - del 12 dicembre 1969 e del 31 ottobre 1972). (V 6254/81, mass n 417066; (V 6203/81, mass n 416985; (V 2835/77, mass n 386446; (V 4697/76, mass n 383444; (V 3494/76, mass n 382240; (V 2340/67, mass nn 329579 e 329580; (V 1380/65, mass n 312625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)