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Sez. 2, Sentenza n. 1893 del 12/07/1963 (Rv. 262900 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE NELLA QUOTA DI UN CONDIVIDENTE - POTERE DEL PROCURATORE LEGALE.*
Stato
decisa il 1963-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262900-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE NELLA QUOTA DI UN CONDIVIDENTE - POTERE DEL PROCURATORE LEGALE.*

La richiesta di attribuzione di un bene non comodamente divisibile nella porzione di uno dei condividenti puo essere fatta, nel giudizio di divisione, dal procuratore legale della parte, non costituendo atto di disposizione del bene in contesa. (V 247/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)