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Sez. 2, Ordinanza n. 342 del 10/03/1975 Cc. (dep. 19/06/1975) Rv. 130351 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130351-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

La dichiarazione di apertura del dibattimento presuppone gli accertamenti relativi alla presenza degli imputati e dei loro difensori, e la lettura dell'imputazione. Di conseguenza, ove nel processo verbale non risultino compiute le operazioni prevedute dall'art 430 cod proc pen, il dibattimento non puo considerarsi aperto. (fattispecie in cui e stato ritenuto che, in difetto dei presupposti della dichiarazione di apertura del dibattimento, non potesse configurarsi l'abbandono della difesa come illecito disciplinare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)