Sez. 2, Ordinanza n. 342 del 10/03/1975 Cc. (dep. 19/06/1975) Rv. 130351 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
La dichiarazione di apertura del dibattimento presuppone gli accertamenti relativi alla presenza degli imputati e dei loro difensori, e la lettura dell'imputazione. Di conseguenza, ove nel processo verbale non risultino compiute le operazioni prevedute dall'art 430 cod proc pen, il dibattimento non puo considerarsi aperto. (fattispecie in cui e stato ritenuto che, in difetto dei presupposti della dichiarazione di apertura del dibattimento, non potesse configurarsi l'abbandono della difesa come illecito disciplinare).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)